Art. 5.

      1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 3, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dall'anno 2006, un apposito Fondo denominato «Fondo per la riconversione occupazionale», finalizzato a finanziare, nelle forme previste dalla presente legge, il reinserimento occupazionale dei lavoratori interessati dagli interventi di dismissione del polo chimico di Porto Marghera.
      2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è determinata in 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
      3. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, nonché dall'attuazione dell'articolo 4, il cui onere è stimato in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del

 

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Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.